IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 5, 2 comma della legge regionale 22 marzo 1993, n. 15, e' prorogato per un periodo non superiore ai 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.