IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il termine di cui all'art. 5, 2 comma della legge regionale  22
marzo  1993,  n.  15,  e' prorogato per un periodo non superiore ai 3
mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.